Art. 12

Art. 12

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette ad un ente creditizio di accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'ammontare di questa partecipazione. Ai fini della determinazione della partecipazione qualificata ai sensi del presente articolo, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all' della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (16). 2.   Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci. 3.   Quando sussistono stretti legami tra l'ente creditizio e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti non concedono inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'ente creditizio ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti esigono che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.
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