Art. 116

Art. 116

In vigore dal 14 giu 2006
In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 3, lettera i) e dell', paragrafo 2, gli Stati membri possono attribuire un fattore di ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti, indipendentemente dalla loro durata.
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