Art. 115

Art. 115

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri possono attribuire un fattore di ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del 20 % ai sensi degli articoli da 78 a 83. Gli Stati membri possono tuttavia attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83. 2.   Per le finalità di cui all', paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri possono attribuire un fattore di ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti di durata superiore ad un anno, ma inferiore o pari a tre, e un fattore di ponderazione del 50 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti, di durata superiore a tre anni, a condizione che tali crediti siano rappresentati da strumenti di debito emessi da un ente e sempre che detti strumenti di debito, a giudizio delle autorità competenti, siano effettivamente negoziabili in un mercato costituito da operatori professionali e siano soggetti a quotazione giornaliera su tale mercato, o la loro emissione sia stata autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente emittente. In tutti i casi queste voci non possono rappresentare fondi propri.
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