Art. 113

Art. 113

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli Stati membri possono prevedere limiti più restrittivi di quelli previsti all'. 2.   Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione dell' paragrafi 1, 2 e 3 i fidi concessi da un ente creditizio alla sua impresa madre, alle altre filiazioni dell'impresa madre e alle proprie filiazioni, purché tali imprese siano comprese nella vigilanza su base consolidata cui è soggetto il medesimo ente creditizio, conformemente alla presente direttiva o a norme equivalenti vigenti in un paese terzo. 3.   Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell' i fidi seguenti: a) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83; b) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83; c) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o enti del settore pubblico, laddove ai crediti non garantiti nei confronti del soggetto che presta la garanzia si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83; d) altri fidi concessi ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o enti del settore pubblico o da questi garantiti, laddove ai crediti non garantiti nei confronti del soggetto ai quali il fido viene concesso o dal quale è garantito si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83; e) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali non menzionati alla precedente lettera a), denominati o, se del caso, finanziati con raccolta nella valuta nazionale del debitore; f) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da garanzie reali su titoli di debito emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali da organizzazioni internazionali, da banche multilaterali di sviluppo o dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali degli Stati membri, o da enti del settore pubblico, laddove tali titoli rappresentano crediti nei confronti dell'emittente ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83; g) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da garanzie reali su depositi in contante presso l'ente creditizio che concede il prestito o presso l'ente creditizio che è l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo; h) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da garanzie reali su valori mobiliari rappresentativi di depositi emessi dall'ente creditizio che concede il prestito, o da un ente creditizio che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti; i) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti di durata pari o inferiore ad un anno, e che non sono fondi propri di detti enti; j) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi, di durata pari o inferiore ad un anno, garantiti in conformità all'allegato VI, parte 1, punto 85, nei confronti di enti che non sono enti creditizi ma soddisfano le condizioni di cui al punto precitato; k) effetti commerciali e altri effetti analoghi, di durata pari o inferiore all'anno, recanti la firma di un altro ente creditizio; l) obbligazioni garantite definite all'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 70; m) fino a successivo coordinamento, la partecipazione in compagnie di assicurazione di cui all', paragrafo 1, fino ad un massimo del 40 % dei fondi propri dell'ente creditizio che assume la partecipazione; n) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio che concede il prestito è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni legali o clausole statutarie e ai quali spetta, in applicazione delle disposizioni citate, procedere alla compensazione delle attività liquide entro la rete medesima; o) fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da garanzie reali su valori mobiliari diversi da quelli di cui alla lettera f); p) prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteca su un alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente e operazioni di leasing in virtù delle quali il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto, in tutti i casi fino al 50 % del valore dell'alloggio in questione; q) i seguenti crediti, laddove si applicherebbe loro un fattore di ponderazione del rischio del 50 % ai sensi degli articoli da 78 a 83 e limitatamente al 50 % del valore degli immobili in questione: i) fidi garantiti da ipoteche su uffici o locali per il commercio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente concessi su uffici o locali per il commercio; ii) fidi relativi ad operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio. Ai fini del punto ii), fino al 31 dicembre 2011, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono consentire agli enti creditizi di riconoscere il 100 % del valore dell'immobile di cui trattasi. Al termine di tale periodo, il trattamento in questione è riesaminato. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale trattamento preferenziale; r) 50 % delle voci fuori bilancio a rischio medio/basso menzionate nell'allegato II; s) previo accordo delle autorità competenti, le garanzie diverse dalle garanzie su crediti fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi, fatta salva una ponderazione del 20 % del loro importo; t) le voci fuori bilancio con basso rischio menzionate all'allegato II, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti collegati un accordo in virtù del quale l'esposizione può essere assunta soltanto a condizione che sia stato verificato che non vengano superati i limiti applicabili in conformità all', paragrafi da 1 a 3. Rientrano nella lettera g) anche il contante ricevuto nell'ambito di uno strumento collegato al merito di credito emesso dall'ente creditizio e i prestiti e depositi di una controparte concessi all'ente creditizio o effettuati presso di esso, che siano oggetto di un accordo di compensazione in bilancio riconosciuto ai sensi degli articoli da 90 a 93. Ai fini della lettera o), i valori mobiliari costituiti in garanzia reale sono valutati al prezzo di mercato, offrono un margine di garanzia rispetto ai fidi garantiti, sono quotati in borsa o sono effettivamente negoziabili e regolarmente quotati su un mercato che funzioni tramite operatori professionali riconosciuti e che assicuri, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, la possibilità di determinare un prezzo oggettivo tale da consentire in ogni momento la verifica del margine di garanzia di tali valori mobiliari. Il margine di garanzia prescritto è pari al 100 %; è tuttavia pari al 150 % nel caso di azioni e al 50 % nel caso di titoli di debito emessi da enti, da amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera f) e nel caso di titoli di debito emessi dalle banche multilaterali di sviluppo diverse da quelle alle quali si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83. In caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non viene riconosciuta. I valori mobiliari costituiti in garanzia reale non possono costituire fondi propri degli enti creditizi. Ai fini della lettera p), il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri rigorosi di valutazione stabiliti con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La stima è effettuata almeno una volta all'anno. Ai fini della lettera p), si deve intendere per alloggio un alloggio occupato o dato in locazione dal debitore. Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le esenzioni concesse ai sensi della lettera s) in modo da garantire che esse non inducano distorsioni della concorrenza.
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