Art. 111

Art. 111

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25 % dei fondi propri dell'ente creditizio stesso. 2.   Il limite percentuale di cui al paragrafo 1 è ridotto al 20 % quando il cliente o il gruppo di clienti collegati è l'impresa madre o la filiazione dell'ente creditizio e/o una o più filiazioni dell'impresa madre. Tuttavia gli Stati membri possono non subordinare i fidi concessi a questi clienti al limite del 20 % se prevedono un controllo speciale dei fidi in questione grazie ad altre misure o procedure. Essi informano la Commissione e il comitato bancario europeo del tenore di tali misure o procedure. 3.   Un ente creditizio non può concedere grandi fidi per un valore cumulativo che superi l'800 % dei fondi propri dell'ente creditizio stesso. 4.   Per quanto riguarda i fidi concessi, un ente creditizio rispetta costantemente i limiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Se tuttavia, in casi eccezionali, i fidi concessi superano il limite previsto, si deve procedere ad immediata notifica alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, fissare un termine determinato entro cui l'ente creditizio deve conformarsi ai limiti summenzionati.
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