Art. 110

Art. 110

In vigore dal 14 giu 2006
1.   L'ente creditizio notifica alle autorità competenti i grandi fidi. Gli Stati membri prevedono che la notifica venga effettuata a loro scelta secondo una delle due modalità seguenti: a) notifica di tutti i grandi fidi almeno una volta all'anno con l'obbligo di comunicare nel corso dell'anno tutti i nuovi grandi fidi ed ogni aumento dei grandi fidi pari o superiore al 20 % rispetto all'ultima comunicazione; b) notifica di tutti i grandi fidi almeno quattro volte all'anno. 2.   Fatta eccezione per il caso di enti creditizi che si avvalgono dell' per il riconoscimento delle garanzie reali nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell', paragrafi 1, 2 e 3, i fidi esentati in virtù dell', paragrafo 3, lettere da a) a d) e da f) a h) possono essere dispensati dall'obbligo della notifica ai sensi del paragrafo 1 e la notifica prevista al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo può avvenire due volte all'anno per i fidi di cui all', paragrafo 3, lettere e) e i) ed agli . L'ente creditizio che si avvalga del disposto del presente paragrafo conserva la documentazione relativa alle motivazioni addotte per un periodo di un anno a decorrere dal fatto generatore dell'esenzione, onde permettere alle autorità competenti di verificarne la fondatezza. 3.   Gli Stati membri possono esigere che gli enti creditizi analizzino i loro fidi nei confronti dei datori di garanzie reali per possibili concentrazioni e, se del caso, prendano misure o notifichino all'autorità competente qualsiasi elemento significativo.
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