Art. 109

Art. 109

In vigore dal 14 giu 2006
Le autorità competenti prescrivono che ogni ente creditizio abbia sane procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione e la contabilizzazione di tutti i grandi fidi e per le loro successive modifiche, conformemente alla presente direttiva, nonché per la vigilanza su detti grandi fidi in relazione alla politica degli enti creditizi in materia di fidi.
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