Art. 106

Art. 106

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Ai fini della presente sezione, per fidi si intende qualsiasi voce dell'attivo e qualsiasi voce fuori bilancio di cui alla sezione 3, sottosezione 1, senza i fattori di ponderazione del rischio o le categorie di rischio ivi contemplate. I fidi derivanti dalle voci di cui all'allegato IV sono calcolati secondo uno dei metodi descritti nell'allegato III. Ai fini della presente sezione si applica altresì l'allegato III, parte 2, punto 2. Previa approvazione delle autorità competenti, possono essere esclusi dalla definizione dei fidi tutti gli elementi coperti al 100 % da fondi propri, purché detti fondi propri non rientrino nei fondi propri dell'ente creditizio ai fini dell' o nel calcolo degli altri coefficienti di vigilanza previsti dalla presente direttiva nonché da altri atti comunitari. 2.   I fidi non comprendono: a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento; b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima.
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