Art. 105
In vigore dal 14 giu 2006
1. Gli enti creditizi possono utilizzare metodi avanzati di misurazione basati sui propri sistemi di misurazione del rischio operativo, a condizione che l'autorità competente autorizzi esplicitamente l'utilizzo dei modelli di cui trattasi per il calcolo del requisito patrimoniale.
2. Gli enti creditizi dimostrano alle loro autorità competenti di soddisfare i criteri di idoneità di cui all'allegato X, parte 3.
3. Quando un metodo avanzato di misurazione è destinato ad essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti delle diverse entità giuridiche collaborano strettamente, conformemente a quanto disposto agli articoli da 129 a 132. La domanda di utilizzazione include gli elementi elencati nell'allegato X, parte 3.
4. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità definiti nell'allegato X, parte 3 siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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