Art. 104
In vigore dal 14 giu 2006
1. In base al metodo standardizzato, gli enti creditizi suddividono le loro attività in aree di attività, conformemente all'allegato X, parte 2.
2. Per ciascuna area di attività, gli enti creditizi calcolano un requisito patrimoniale relativo al rischio operativo espresso come una determinata percentuale di un indicatore rilevante, in conformità ai parametri stabiliti nell'allegato X, parte 2.
3. Per aree di attività definite, le autorità competenti possono, a determinate condizioni, autorizzare un ente creditizio ad utilizzare un indicatore rilevante alternativo per calcolare il suo requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo come indicato nell'allegato X, parte 2, punti da 5 a 11.
4. Nel metodo standardizzato, il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo è la somma dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo di tutte le singole aree di attività.
5. I parametri del metodo standardizzato sono individuati nell'allegato X, parte 2.
6. Per poter utilizzare il metodo standardizzato, gli enti creditizi devono soddisfare i criteri di cui all'allegato X, parte 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:48:oj#art-104