Art. 102

Art. 102

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Le autorità competenti impongono agli enti creditizi di detenere fondi propri a fronte del rischio operativo, conformemente ai metodi illustrati agli . 2.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli enti creditizi che utilizzano il metodo di cui all' non possono tornare ad utilizzare il metodo di cui all', eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti. 3.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli enti creditizi che utilizzano il metodo di cui all' non possono tornare ad utilizzare i metodi di cui agli o 104, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti. 4.   Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di utilizzare una combinazione dei due metodi, in conformità all'allegato X, parte 4.
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