Art. 1
In vigore dal 14 giu 2006
1. La presente direttiva disciplina l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale su detti enti.
2. L' e il titolo V, capo 4, sezione 1 si applicano alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione mista con sede nella Comunità.
3. Gli enti esclusi a titolo permanente a norma dell', eccettuate, tuttavia, le banche centrali degli Stati membri, sono considerati enti finanziari ai fini dell'applicazione dell' e del titolo V, capo 4, sezione 1.
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