Art. 1 · Modifiche della direttiva 78/660/CEE

Art. 1

Modifiche della direttiva 78/660/CEE

In vigore dal 14 giu 2006
Modifiche della direttiva 78/660/CEE La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue. 1) Nell’articolo 11, il primo comma è modificato come segue: a) al primo trattino i termini «totale dello stato patrimoniale: 3 650 000 EUR» sono sostituiti dai termini «totale dello stato patrimoniale: 4 400 000 EUR»; b) al secondo trattino, i termini «importo netto del volume d’affari: 7 300 000 EUR» sono sostituiti dai termini «importo netto del volume d’affari: 8 800 000 EUR». 2) Nell’articolo 11, terzo comma, i termini «direttiva che stabilisce tali importi a seguito della revisione prevista dall’articolo 53, paragrafo 2» sono sostituiti da «qualsiasi direttiva che stabilisce tali importi». 3) Nell’articolo 27, il primo comma è modificato come segue: a) al primo trattino, i termini «totale dello stato patrimoniale: 14 600 000 EUR» sono sostituiti dai termini «totale dello stato patrimoniale: 17 500 000 EUR»; b) al secondo trattino, i termini «importo netto del volume d’affari: 29 200 000 EUR» sono sostituiti dai termini «importo netto del volume d’affari: 35 000 000 EUR». 4) Nell’articolo 27, terzo comma, i termini «direttiva che stabilisce tali importi a seguito della revisione prevista dall’articolo 53, paragrafo 2» sono sostituiti da «qualsiasi direttiva che stabilisce tali importi». 5) Nell’articolo 42 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «5 bis.   In deroga alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono, nel rispetto dei principi contabili internazionali stabiliti nel regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione, del 29 settembre 2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), come modificato fino al 5 settembre 2006, consentire o esigere la valutazione degli strumenti finanziari, assieme ai pertinenti obblighi in materia di informazione previsti dai principi contabili internazionali a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (*2). (*1)   GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 108/2006 (GU L 24 del 27.1.2006, pag. 1)." (*2)   GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.» " 6) Nell’articolo 43, paragrafo 1, sono inseriti i punti seguenti: «7 bis) la natura e l’obiettivo commerciale delle disposizioni fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sulla società, purché i rischi o i benefici derivanti da tali disposizioni siano significativi e nella misura in cui la divulgazione degli stessi sia necessaria per valutare lo stato patrimoniale della società. Gli Stati membri possono consentire alle società di cui all’articolo 27 di limitare alla natura e all’obiettivo commerciale di tali disposizioni le informazioni la cui divulgazione è richiesta dal presente punto; 7 ter) operazioni realizzate dalla società con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere lo stato patrimoniale della società, qualora tali operazioni presentino una certa importanza e non siano state concluse alle condizioni di mercato normali. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, tranne quando informazioni distinte sono necessarie al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con parti correlate sullo stato patrimoniale della società. Gli Stati membri possono consentire alle società di cui all’articolo 27 di omettere la divulgazione di informazioni di cui al presente punto salvo che dette società siano del tipo indicato nell’, paragrafo 1, della direttiva 77/91/CEE, nel qual caso gli Stati membri possono limitare la divulgazione come minimo ad operazioni realizzate direttamente o indirettamente tra: i) la società e i suoi maggiori azionisti; e ii) la società e i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo. Gli Stati membri possono disporre deroghe per le operazioni concluse tra due o più membri di un gruppo, purché le filiali che sono parte dell’operazione siano di totale proprietà di tale membro. La definizione di “parte correlata” corrisponde a quella dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;». 7) È inserito l’articolo seguente: «Articolo 46 bis 1.   Le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (*3), includono una dichiarazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale dichiarazione costituisce una sezione specifica della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti: a) un riferimento: i) al codice di governo societario al quale è soggetta la società; e/o ii) al codice di governo societario che la società può aver deciso volontariamente di applicare; e/o iii) a tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate al di là degli obblighi previsti dal diritto nazionale. Laddove si applichino i punti i) e ii), la società indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico mentre, laddove si applichi il punto iii), la società rende pubbliche le sue pratiche di governo societario; b) nella misura in cui una società, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice sul governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), la società rende noto da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di tale scelta. Laddove la società abbia deciso di non applicare alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi; c) la descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di informativa patrimoniale; d) le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), f), h) e i), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (*4), qualora la società sia soggetta a detta direttiva; e) salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, la descrizione del funzionamento dell’assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio; f) la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, gestione e controllo e dei loro comitati. 2.   Gli Stati membri possono consentire che le informazioni richieste dal presente articolo figurino in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione a norma dell’articolo 47 ovvero mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito Internet della società. Nel caso di una relazione distinta, la dichiarazione sul governo societario può contenere un riferimento alla relazione sulla gestione indicante dove le informazioni richieste nel paragrafo 1, lettera d), sono rese disponibili. Alle disposizioni del paragrafo 1, lettere c) e d), del presente articolo si applica l’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma. Per le restanti informazioni il revisore legale dei conti verifica che sia stata elaborata una dichiarazione sul governo societario. 3.   Gli Stati membri possono esentare le società che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi dalle azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE dall’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), b), e) e f), salvo che tali società abbiano emesso azioni che sono negoziate in un organo negoziale multilaterale a norma dell’, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE. (*3)   GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1." (*4)   GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.» " 8) È inserita la sezione seguente: «SEZIONE 10 bis Obblighi e responsabilità nell’elaborazione e nella pubblicazione dei conti annuali e della relazione sulla gestione Articolo 50 ter Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo della società abbiano l’obbligo collettivo di garantire che i conti annuali, la relazione sulla gestione e, se fornita separatamente, la dichiarazione sul governo societario a norma dell’articolo 46 bis siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tali organi operano nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale. Articolo 50 quater Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di cui all’articolo 50 ter almeno nei confronti della società, in caso di violazione dell’obbligo di cui all’articolo 50 ter.» 9) L’articolo 53 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 53 bis Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 11 e 27, all’articolo 43, paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter, e agli articoli 46, 47 e 51 alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.» 10) È inserito l’articolo seguente: «Articolo 60 bis Gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.» 11) L’articolo 61 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 61 bis La Commissione riesamina, entro il 1o luglio 2007, le disposizioni degli articoli da 42 bis a 42 septies, dell’articolo 43, paragrafo 1, punti 10 e 14, dell’articolo 44, paragrafo 1, dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera f), e dell’articolo 59, paragrafo 2, lettere a) e b), alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione delle disposizioni sulla valutazione al valore equo, con particolare riguardo al principio contabile internazionale 39 quale definito a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 e tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di contabilità e presenta, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare i summenzionati articoli.»
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