Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 giu 2006
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 marzo 2007 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di correlazione tra dette disposizioni e la direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 aprile 2007. Quando vengono adottate dagli Stati membri, tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva e sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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