Art. 6 · Titoli e diplomi

Art. 6

Titoli e diplomi

In vigore dal 17 mag 2006
Titoli e diplomi Fatto salvo l', una persona fisica può essere abilitata ad esercitare la revisione legale dei conti soltanto se, avendo completato il livello di studi che dà accesso all'università o un livello equivalente, ha concluso in seguito un corso di formazione teorica ed effettuato un tirocinio, superando un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato membro interessato, dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari o di livello equivalente.
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