Art. 48
Procedura di comitato
In vigore dal 17 mag 2006
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate e ferme restando le disposizioni di cui all', allo scadere di un termine di due anni dall'adozione della presente direttiva e al più tardi il 1o aprile 2008 viene sospesa l'applicazione delle sue disposizioni che prevedono l'adozione di norme tecniche, emendamenti e decisioni a norma del paragrafo 2. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni interessate secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e a tal fine le riesaminano prima dello scadere del termine o della data sopra indicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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