Art. 47 · Cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

Art. 47

Cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

In vigore dal 17 mag 2006
Cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi 1.   Gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati soltanto a condizione che: a) tali carte di lavoro o altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale paese terzo o che fanno parte di un gruppo che redige i conti consolidati nel paese terzo in questione; b) la trasmissione abbia luogo tramite le autorità competenti del paese d'origine all'indirizzo delle autorità competenti di tale paese terzo e su richiesta di queste ultime; c) le autorità competenti di tale paese terzo soddisfino condizioni che sono state considerate adeguate a norma del paragrafo 3; d) siano stati convenuti accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti interessate; e) la trasmissione di dati personali al paese terzo sia conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE. 2.   Gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera d), garantiscono che: a) i motivi della richiesta di carte di lavoro e di altri documenti siano comunicati dalle autorità competenti; b) i soggetti che prestino o abbiano prestato la loro attività in seno alle autorità competenti del paese terzo che ricevono l'informazione siano soggetti all'obbligo del segreto d'ufficio; c) le autorità competenti del paese terzo possano utilizzare le carte di lavoro e gli altri documenti trasmessi solo ai fini dell'esercizio di funzioni di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagine che soddisfino requisiti equivalenti a quelli di cui agli ; d) sia possibile rifiutare di soddisfare la richiesta dell'autorità competente del paese terzo quando: — la trasmissione di tali carte di lavoro o altri documenti detenuti da un revisore legale dei conti o da un'impresa di revisione contabile può mettere a repentaglio la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico della Comunità o dello Stato membro destinatario della richiesta, — quando sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta. 3.   L'adeguatezza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), viene decisa dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti. La valutazione di tale adeguatezza avviene in collaborazione con gli Stati membri ed è basata sui requisiti di cui all' o su risultati funzionali essenzialmente equivalenti. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione. 4.   In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i revisori legali e le imprese di revisione contabile da loro abilitati a trasmettere carte di lavoro ed altri documenti direttamente alle autorità competenti di un paese terzo a condizione che: a) le autorità competenti di tale paese terzo abbiano avviato delle indagini; b) la trasmissione di tali documenti non sia incompatibile con gli obblighi ai quali i revisori legali e le imprese di revisione contabile debbono adempiere in caso di trasmissione di carte di lavoro ed altri documenti all'autorità competente del loro paese di origine; c) siano previsti accordi di cooperazione con le autorità competenti di tale paese terzo che consentano, alle autorità competenti dello Stato membro, reciproco accesso diretto alle carte di lavoro e ad altri documenti di enti di revisione contabile del paese terzo; d) l'autorità competente richiedente del paese terzo informi in anticipo l'autorità competente del paese di origine del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di ciascuna richiesta diretta di informazioni, indicandone le motivazioni; e) siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. 5.   La Commissione può specificare i casi eccezionali di cui al paragrafo 4 del presente articolo secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti e di assicurare l'applicazione uniforme di detto paragrafo. 6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli accordi di cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:43:oj#art-47