Art. 46
Deroga in caso di equivalenza
In vigore dal 17 mag 2006
Deroga in caso di equivalenza
1. Gli Stati membri possono non applicare o modificare i requisiti di cui all', paragrafi 1 e 3, su base di reciprocità solo a condizione che gli enti di revisione contabile o i revisori di paesi terzi siano soggetti, nel paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfino requisiti equivalenti a quelli di cui agli .
2. Ai fini dell'applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo, l'equivalenza, cui in esso si fa riferimento, è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ed è la Commissione che decide in merito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo o basarsi sulle valutazioni condotte da altri Stati membri fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione. Se la Commissione decide che il requisito di equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è stato rispettato, essa può permettere agli enti di revisione contabile e ai revisori interessati di continuare le loro attività di revisione conformemente ai requisiti dello Stato membro in questione per un periodo transitorio adeguato.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
le loro valutazioni dell'equivalenza di cui al paragrafo 2; e
b)
gli elementi principali delle loro disposizioni di cooperazione con sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del paese terzo, sulla base del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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