Art. 4 · Onorabilità

Art. 4

Onorabilità

In vigore dal 17 mag 2006
Onorabilità Le autorità competenti di uno Stato membro possono rilasciare l'abilitazione esclusivamente alle persone fisiche o alle imprese che soddisfano il requisito di onorabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:43:oj#art-4