Art. 39 · Applicazione agli enti di interesse pubblico non quotati

Art. 39

Applicazione agli enti di interesse pubblico non quotati

In vigore dal 17 mag 2006
Applicazione agli enti di interesse pubblico non quotati Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione di uno o più obblighi di cui al presente capo gli enti di interesse pubblico che non hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell', paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE e i loro revisori legali o le loro imprese di revisione contabile.
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