Art. 38
Revoca e dimissioni dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile
In vigore dal 17 mag 2006
Revoca e dimissioni dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile
1. Gli Stati membri assicurano che i revisori legali o le imprese di revisione contabile possano essere revocati solo per giusta causa. Divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa di revoca.
2. Gli Stati membri assicurano che l'ente sottoposto alla revisione contabile e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informino l'autorità o le autorità responsabili del controllo pubblico in merito alla revoca o alle dimissioni del revisore o dell'impresa di revisione durante il mandato, fornendo una spiegazione adeguata delle ragioni che le hanno motivate.
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