Art. 26 · Principi di revisione

Art. 26

Principi di revisione

In vigore dal 17 mag 2006
Principi di revisione 1.   Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Gli Stati membri possono applicare un principio di revisione nazionale fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia. I principi di revisione internazionali adottati sono pubblicati integralmente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tutte le lingue ufficiali della Comunità. 2.   La Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, può decidere in merito all'applicabilità nella Comunità dei principi di revisione internazionali. La Commissione adotta principi di revisione internazionali ai fini della loro applicazione nella Comunità solo a condizione che: a) siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria e siano generalmente accettati a livello internazionale; b) contribuiscano a un livello elevato di credibilità e di qualità dei conti annuali o dei conti consolidati conformemente ai principi di cui all', paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE e all', paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE; e c) siano nell'interesse generale europeo. 3.   Gli Stati membri possono imporre procedure di revisione od obblighi supplementari o, in casi eccezionali, stralciare parti dei principi di revisione internazionali solo se tali obblighi supplementari derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata di revisioni legali dei conti. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure od obblighi supplementari di revisione siano conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e li comunicano alla Commissione e agli Stati membri prima della loro adozione. Nel caso eccezionale di stralcio di parti di un principio di revisione internazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i propri obblighi giuridici nazionali specifici e i motivi del loro mantenimento almeno sei mesi prima della loro adozione a livello nazionale ovvero, nel caso di obblighi già esistenti al momento dell'adozione di un principio di revisione internazionale, entro tre mesi dall'adozione del principio di revisione internazionale in questione. 4.   Gli Stati membri possono imporre obblighi supplementari in relazione alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati fino al 29 giugno 2010.
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