Art. 19 · Responsabilità per le informazioni contenute nell'albo

Art. 19

Responsabilità per le informazioni contenute nell'albo

In vigore dal 17 mag 2006
Responsabilità per le informazioni contenute nell'albo Le informazioni fornite alle autorità competenti a norma degli sono firmate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile. Quando l'autorità competente prevede che le informazioni possano essere messe a disposizione per via elettronica, tale firma può essere ad esempio una firma elettronica quale definita nell', punto 1), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (19).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:43:oj#art-19