Art. 18 · Aggiornamento delle informazioni contenute nell'albo

Art. 18

Aggiornamento delle informazioni contenute nell'albo

In vigore dal 17 mag 2006
Aggiornamento delle informazioni contenute nell'albo Gli Stati membri assicurano che i revisori legali e le imprese di revisione contabile notifichino tempestivamente alle autorità competenti preposte alla tenuta dell'albo qualsiasi modifica delle informazioni ivi contenute. Dopo tale notifica l'albo viene aggiornato senza indugio.
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