Art. 17 · Iscrizione all'albo delle imprese di revisione contabile

Art. 17

Iscrizione all'albo delle imprese di revisione contabile

In vigore dal 17 mag 2006
Iscrizione all'albo delle imprese di revisione contabile 1.   Per quanto riguarda le imprese di revisione contabile, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti: a) nome, indirizzo e numero di iscrizione; b) forma giuridica; c) estremi per contattare l'impresa, persona di riferimento principale e, dove applicabile, sito web; d) indirizzo di ciascun ufficio situato nello Stato membro in questione; e) nome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati dall'impresa o ad essa associati in qualità di soci o altrimenti; f) nomi e indirizzi professionali di tutti i proprietari e gli azionisti; g) nomi e indirizzi professionali di tutti i membri dell'organo di amministrazione o di direzione; h) se applicabile, denominazione della rete della quale l'impresa fa parte ed elenco dei nomi e degli indirizzi delle imprese appartenenti a tale rete e delle affiliate o indicazione del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico; i) ogni altra iscrizione in qualità di impresa di revisione contabile presso le autorità competenti di altri Stati membri e in qualità di ente di revisione contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione. 2.   Gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti a norma dell' sono indicati chiaramente nell'albo in quanto tali e non in qualità di imprese di revisione contabile.
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