Art. 15 · Albo

Art. 15

Albo

In vigore dal 17 mag 2006
Albo 1.   Ogni Stato membro assicura che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano iscritti in un albo a norma degli . In casi eccezionali, gli Stati membri possono non applicare gli obblighi in materia di pubblicità di cui al presente articolo e all', esclusivamente nella misura necessaria ad attenuare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. 2.   Gli Stati membri assicurano che ciascun revisore legale e ciascuna impresa di revisione contabile siano identificati nell'albo con un numero individuale. Le informazioni richieste per l'iscrizione sono conservate nell'albo in forma elettronica e sono accessibili al pubblico elettronicamente. 3.   L'albo contiene altresì il nome e l'indirizzo delle autorità competenti responsabili dell'abilitazione di cui all', del controllo della qualità di cui all', delle indagini e delle sanzioni di cui all' e del controllo pubblico di cui all'. 4.   Gli Stati membri assicurano che l'albo sia pienamente operativo entro il 29 giugno 2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:43:oj#art-15