Art. 12
Combinazione di tirocinio e formazione teorica
In vigore dal 17 mag 2006
Combinazione di tirocinio e formazione teorica
1. Gli Stati membri possono prevedere che periodi di formazione teorica nelle materie di cui all' contino nel calcolo delle durate dell'attività professionale di cui all', purché tale formazione sia attestata dal superamento di un esame riconosciuto dallo Stato. La durata di detta formazione non può essere inferiore a un anno e non può essere dedotta dagli anni di attività professionale per un periodo superiore a quattro anni.
2. Il periodo di attività professionale e il tirocinio non devono essere più brevi del corso di formazione teorica e del tirocinio di cui all'.
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