Art. 3 · Direttive specifiche

Art. 3

Direttive specifiche

In vigore dal 17 mag 2006
Direttive specifiche Quando per una macchina i pericoli citati all'allegato I sono interamente o parzialmente oggetto in modo più specifico di altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a tale macchina e per tali pericoli dalla data di attuazione di tali altre direttive.
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