Art. 19 · Cooperazione tra gli Stati membri

Art. 19

Cooperazione tra gli Stati membri

In vigore dal 17 mag 2006
Cooperazione tra gli Stati membri 1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati affinché le autorità competenti di cui all', paragrafo 3, cooperino fra di loro e con la Commissione e si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie per consentire un'applicazione uniforme della presente direttiva. 2.   La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità competenti responsabili della sorveglianza del mercato, al fine di coordinare l'applicazione uniforme della presente direttiva.
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