Art. 11 · Clausola di salvaguardia

Art. 11

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 17 mag 2006
Clausola di salvaguardia 1.   Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, esso adotta tutti provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione. 2.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle suddette misure, motivandone le decisioni e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta: a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all', paragrafo 1, lettera a); b) ad un'errata applicazione delle norme armonizzate di cui all', paragrafo 2; c) ad una lacuna delle medesime norme armonizzate di cui all', paragrafo 2. 3.   La Commissione consulta senza indugio le parti interessate. La Commissione constata, dopo la consultazione, se le misure adottate dallo Stato membro sono giustificate o meno e comunica la sua decisione allo Stato membro promotore dell'iniziativa, agli altri Stati membri e al fabbricante o al suo mandatario. 4.   Se le misure di cui al paragrafo 1 sono motivate da una lacuna delle norme armonizzate e ove lo Stato membro che ha preso le misure intenda mantenerle, la Commissione o lo Stato membro avviano la procedura di cui all'. 5.   Se una macchina non è conforme ed è munita della marcatura «CE», lo Stato membro competente adotta i provvedimenti adeguati nei confronti di chi ha applicato la marcatura e ne informa la Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri. 6.   La Commissione si accerta che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati della procedura.
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