Art. 1 · Campo d'applicazione

Art. 1

Campo d'applicazione

In vigore dal 17 mag 2006
Campo d'applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. 2.   Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento; c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività; d) le armi, incluse le armi da fuoco; e) i seguenti mezzi di trasporto: — trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli, — veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (13), escluse le macchine installate su tali veicoli, — veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (14), escluse le macchine installate su tali veicoli, — veicoli a motore esclusivamente da competizione, e — mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli; f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità; g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; j) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni; k) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (15): — elettrodomestici destinati a uso domestico, — apparecchiature audio e video, — apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione, — macchine ordinarie da ufficio, — apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione, — motori elettrici; l) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: — apparecchiature di collegamento e di comando, — trasformatori.
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