Art. 1
Campo d'applicazione
In vigore dal 17 mag 2006
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
a)
macchine;
b)
attrezzature intercambiabili;
c)
componenti di sicurezza;
d)
accessori di sollevamento;
e)
catene, funi e cinghie;
f)
dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g)
quasi-macchine.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
a)
i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
b)
le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
c)
le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
d)
le armi, incluse le armi da fuoco;
e)
i seguenti mezzi di trasporto:
—
trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli,
—
veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (13), escluse le macchine installate su tali veicoli,
—
veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (14), escluse le macchine installate su tali veicoli,
—
veicoli a motore esclusivamente da competizione, e
—
mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;
f)
le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
g)
le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
h)
le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
i)
gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
j)
le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
k)
i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (15):
—
elettrodomestici destinati a uso domestico,
—
apparecchiature audio e video,
—
apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione,
—
macchine ordinarie da ufficio,
—
apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione,
—
motori elettrici;
l)
le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
—
apparecchiature di collegamento e di comando,
—
trasformatori.
Storico versioni
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