Art. 7
Misure di attuazione
In vigore dal 17 mag 2006
Misure di attuazione
1. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione adotta le misure di attuazione dell' e dell', in particolare:
a)
le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli; e
b)
una prova armonizzata di rilevamento della perdita per la misurazione del tasso di perdita di gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 emesso dagli impianti di condizionamento d'aria.
2. La Commissione adotta le misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
3. La Commissione pubblica tali misure nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica all'eventuale adozione di:
a)
misure necessarie per garantire il funzionamento sicuro e la corretta manutenzione dei refrigeranti negli impianti mobili di condizionamento d'aria;
b)
misure relative all'adattamento di veicoli in circolazione con impianti di condizionamento d'aria e alla ricarica di impianti di condizionamento d'aria in circolazione nella misura in cui non sono coperti dall';
c)
un adattamento del metodo di determinazione del potenziale di riscaldamento globale pertinente dei preparati.
Storico versioni
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