Art. 7 · Misure di attuazione

Art. 7

Misure di attuazione

In vigore dal 17 mag 2006
Misure di attuazione 1.   Entro il 4 luglio 2007 la Commissione adotta le misure di attuazione dell' e dell', in particolare: a) le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli; e b) una prova armonizzata di rilevamento della perdita per la misurazione del tasso di perdita di gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 emesso dagli impianti di condizionamento d'aria. 2.   La Commissione adotta le misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE. 3.   La Commissione pubblica tali misure nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 4.   La procedura di cui al paragrafo 2 si applica all'eventuale adozione di: a) misure necessarie per garantire il funzionamento sicuro e la corretta manutenzione dei refrigeranti negli impianti mobili di condizionamento d'aria; b) misure relative all'adattamento di veicoli in circolazione con impianti di condizionamento d'aria e alla ricarica di impianti di condizionamento d'aria in circolazione nella misura in cui non sono coperti dall'; c) un adattamento del metodo di determinazione del potenziale di riscaldamento globale pertinente dei preparati.
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