Art. 5 · Omologazione

Art. 5

Omologazione

In vigore dal 17 mag 2006
Omologazione 1.   A decorrere da sei mesi dalla data di adozione di una prova armonizzata di rilevamento delle perdite, gli Stati membri non possono, per motivi legati alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria: a) rifiutare il rilascio, per un nuovo tipo di veicolo, dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; o b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi, se il veicolo munito di impianto di condizionamento d'aria destinato a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a 150 è conforme ai requisiti della presente direttiva. 2.   A decorrere da 12 mesi dalla data di adozione di una prova armonizzata di rilevamento delle perdite o dal 1o gennaio 2007, se posteriore, gli Stati membri non rilasciano più omologazioni CE o omologazioni nazionali per tipi di veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, a meno che il tasso di perdita di tale impianto non superi i 40 grammi di gas fluorurato ad effetto serra l'anno per un sistema ad evaporatore unico o i 60 grammi di gas fluorurati ad effetto serra all'anno per un sistema a doppio evaporatore. 3.   A decorrere da 24 mesi dalla data di adozione di una prova armonizzata di rilevamento delle perdite o dal 1o gennaio 2008, se posteriore, per i nuovi veicoli muniti di impianto di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, a meno che il tasso di perdita di tale impianto non superi i 40 grammi di gas fluorurato ad effetto serra l'anno per un sistema ad evaporatore unico o i 60 grammi di gas fluorurati ad effetto serra all'anno per un sistema a doppio evaporatore, gli Stati membri: a) considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell', paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE; e b) rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione. 4.   A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli Stati membri non rilasciano più omologazioni CE o omologazioni nazionali per tipi di veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150. 5.   A decorrere dal 1o gennaio 2017, per i nuovi veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, gli Stati membri: a) ritengono i certificati di conformità non più validi ai fini dell', paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE; e b) rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione. 6.   Ferma restando la legislazione comunitaria pertinente, in particolare le norme comunitarie sugli aiuti di Stato e la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (13), gli Stati Membri possono promuovere l'installazione di impianti di condizionamento d'aria che siano efficienti, innovativi e che riducano ulteriormente l'impatto climatico.
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