Art. 10
Attuazione
In vigore dal 17 mag 2006
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 4 gennaio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 gennaio 2008.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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