Art. 14 · Relazioni

Art. 14

Relazioni

In vigore dal 5 apr 2006
Relazioni 1.   Gli Stati membri che per finalità varie già usano metodi di calcolo per misurare il risparmio energetico simili a quelli descritti nell'allegato IV al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva possono trasmettere alla Commissione informazioni opportunamente dettagliate. Tali informazioni sono trasmesse prima possibile, preferibilmente entro il 17 novembre 2006 e consentono alla Commissione di tenere debito conto delle prassi esistenti. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione: — un primo PAEE entro il 30 giugno 2007, — un secondo PAEE entro il 30 giugno 2011, — un terzo PAEE entro il 30 giugno 2014. Tutti i PAEE illustrano le misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte al conseguimento degli obiettivi di cui all', paragrafi 1 e 2, e al rispetto delle disposizioni sul ruolo esemplare del settore pubblico e sulla divulgazione di informazioni e consulenze agli utenti finali di cui, rispettivamente, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 2. Il secondo e il terzo PAEE: — includono un'analisi e una valutazione approfondite del precedente PAEE, — includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui all', paragrafi 1 e 2, — includono piani relativi a misure addizionali e informazioni sugli effetti previsti dalle stesse intesi ad ovviare alle carenze constatate o previste rispetto agli obiettivi, — prevedono, ai sensi dell', paragrafo 4, il ricorso e il graduale incremento del ricorso a indicatori e parametri di efficienza armonizzati, sia per la valutazione di precedenti misure, sia per gli effetti stimati di misure future già pianificate, — si basano sui dati disponibili, integrati da stime. 3.   Entro il 17 maggio 2008 la Commissione pubblica una valutazione d'impatto sui costi/benefici al fine di esaminare i nessi esistenti tra le norme, le regole e le politiche dell'Unione europea e le misure in materia di efficienza degli usi finali di energia. 4.   La valutazione dei PAEE avviene secondo la procedura di cui all', paragrafo 2: — il primo PAEE è riesaminato entro il 1o gennaio 2008, — il secondo PAEE è riesaminato entro il 1o gennaio 2012, — il terzo PAEE è riesaminato entro il 1o gennaio 2015. 5.   Sulla base dei PAEE la Commissione valuta l'entità dei progressi realizzati nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico. La Commissione espone le sue conclusioni in una relazione: — sul primo PAEE entro il 1o gennaio 2008, — sul secondo PAEE entro il 1o gennaio 2012, — sul terzo PAEE entro il 1o gennaio 2015. Tali relazioni contengono informazioni su azioni analoghe a livello comunitario, ivi inclusa la normativa attualmente in vigore e la normativa futura. Le relazioni tengono conto altresì del sistema di riferimento di cui all', paragrafo 4, individuano le migliori prassi, segnalano i casi in cui gli Stati membri e/o la Commissione non stanno compiendo sufficienti progressi e possono contenere delle raccomandazioni. La seconda relazione è seguita, se ritenuto opportuno e necessario, da proposte al Parlamento europeo ed al Consiglio relative a ulteriori provvedimenti, inclusa un'eventuale proroga del periodo di applicazione degli obiettivi. Se dalla relazione si evince che non sono stati compiuti sufficienti progressi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali indicativi, le suddette proposte vertono sul livello e sulla natura degli obiettivi.
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