Art. 8 · Competenze linguistiche

Art. 8

Competenze linguistiche

In vigore dal 5 apr 2006
Competenze linguistiche 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i controllori del traffico aereo comprovino la capacità di comprendere e parlare l’inglese a un livello soddisfacente. Il livello di competenza dei controllori è determinato con riferimento alla classificazione di competenza linguistica di cui all’allegato III. 2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre requisiti linguistici locali, qualora lo ritengano necessario per motivi di sicurezza. 3.   Il livello richiesto in applicazione dei paragrafi 1 e 2 è il livello 4 della classificazione di competenza linguistica di cui all’allegato III. 4.   Nonostante il paragrafo 3, gli Stati membri hanno facoltà di richiedere il livello 5 della classificazione di competenza linguistica di cui all’allegato III, in applicazione dei paragrafi 1 e/o 2, qualora le circostanze operative della particolare abilitazione-specializzazione giustifichino un livello superiore per motivi imperativi di sicurezza. Tale esigenza è obiettivamente giustificata, non discriminatoria, proporzionata e trasparente. 5.   La competenza linguistica è attestata da un certificato rilasciato in seguito a una valutazione obiettiva e trasparente approvata dall’autorità nazionale di vigilanza.
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