Art. 7
Specializzazioni di abilitazione
In vigore dal 5 apr 2006
Specializzazioni di abilitazione
1. L’abilitazione «Controllo di aeroporto strumentale» (ADI) contiene almeno una delle seguenti specializzazioni:
a)
la specializzazione «Torre di controllo» (TWR), la quale indica che il titolare della licenza è competente per fornire servizi di controllo quando il controllo dell’aeroporto è effettuato da una posizione operativa;
b)
la specializzazione «Controllo movimento al suolo» (GMC), la quale indica che il titolare della licenza è competente per effettuare il controllo dei movimenti al suolo;
c)
la specializzazione «Sorveglianza movimento al suolo» (GMS), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «Controllo movimento al suolo» o alla specializzazione «Torre di controllo», la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a effettuare il controllo dei movimenti al suolo con l’ausilio di sistemi per la guida della circolazione di superficie negli aeroporti;
d)
la specializzazione «Controllo aereo» (AIR), la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo aereo;
e)
la specializzazione «Controllo radar dell’aeroporto» (RAD), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «Controllo aereo» o a quella «Torre di controllo», la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a effettuare il controllo dell’aeroporto con l’ausilio di apparati radar di sorveglianza.
2. L’abilitazione «Controllo avvicinamento sorveglianza» (APS) contiene almeno una delle seguenti specializzazioni:
a)
la specializzazione «Radar» (RAD), la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire un servizio di controllo di avvicinamento per mezzo di apparati radar primari e/o secondari;
b)
la specializzazione «Avvicinamento con radar di precisione» (PAR), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «Radar», la quale indica che il titolare della licenza è idoneo ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio il controllo da terra dell’avvicinamento di precisione per mezzo di apparati radar per l’avvicinamento di precisione;
c)
la specializzazione «Avvicinamento con radar di sorveglianza» (SRA), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «Radar», la quale indica che il titolare della licenza è idoneo ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio il controllo da terra dell’avvicinamento non di precisione per mezzo di apparati di sorveglianza;
d)
la specializzazione «Sorveglianza automatica dipendente» (ADS), la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo di avvicinamento con l’ausilio di sistemi di sorveglianza automatica dipendente;
e)
la specializzazione «Controllo di terminale» (TCL), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «Radar» o a quella «Sorveglianza automatica dipendente», la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo con l’ausilio di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili che operano in una determinata area del terminale e/o in settori limitrofi.
3. L’abilitazione «Controllo di area sorveglianza» (ACS) contiene almeno una delle seguenti specializzazioni:
a)
la specializzazione «Radar» (RAD), la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo dell’area con l’ausilio di apparati radar di sorveglianza;
b)
la specializzazione «Sorveglianza automatica dipendente» (ADS), la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo di area con l’ausilio di sistemi di sorveglianza automatica dipendente;
c)
la specializzazione «Controllo di terminale» (TCL), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «Radar» o a quella «Sorveglianza automatica dipendente», la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in una determinata area del terminale e/o in settori limitrofi con l’ausilio di qualsiasi apparato di sorveglianza;
d)
la specializzazione «Controllo oceanico» (OCN), la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in un’area di controllo oceanico.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri hanno facoltà di sviluppare specializzazioni nazionali in casi eccezionali, unicamente dovuti alle caratteristiche particolari del traffico aereo nello spazio aereo posto sotto la loro giurisdizione. Tali specializzazioni lasciano impregiudicata la generale libertà di circolazione dei controllori del traffico aereo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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