Art. 4
Principi che disciplinano il rilascio delle licenze
In vigore dal 5 apr 2006
Principi che disciplinano il rilascio delle licenze
1. Fermo restando l’, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i servizi di controllo del traffico aereo disciplinati dall’, paragrafo 2, siano prestati esclusivamente da controllori del traffico aereo titolari di una licenza a norma della presente direttiva.
2. Il richiedente la licenza fornisce la prova di essere competente per svolgere l’attività di controllore del traffico aereo o di allievo controllore del traffico aereo. Le prove relative alla competenza riguardano le conoscenze, l’esperienza, le capacità e le competenze linguistiche.
3. La licenza resta di proprietà della persona alla quale è stata rilasciata ed è firmata da quest’ultima.
4. A norma dell’, paragrafo 1:
a)
la licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese quando sia in dubbio la competenza del controllore del traffico aereo o in caso di negligenza professionale;
b)
la licenza può essere revocata in caso di negligenza grave e di abuso.
5. La licenza di allievo controllore del traffico aereo autorizza il titolare a fornire servizi di controllo del traffico aereo sotto la sorveglianza di un istruttore abilitato all’addestramento operativo.
6. La licenza contiene le voci indicate nell’allegato I.
7. Se una licenza è rilasciata in una lingua diversa dall’inglese, essa riporta una traduzione in inglese delle voci indicate nell’allegato I.
8. Gli Stati membri provvedono affinché i controllori del traffico aereo siano sufficientemente addestrati in materia di gestione della sicurezza e delle situazioni di crisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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