Art. 3 · Autorità nazionale di vigilanza

Art. 3

Autorità nazionale di vigilanza

In vigore dal 5 apr 2006
Autorità nazionale di vigilanza 1.   Gli Stati membri designano o istituiscono uno o più organismi quali autorità nazionali di vigilanza incaricate di assolvere i compiti ad esse assegnati dalla presente direttiva. 2.   Le autorità nazionali di vigilanza sono indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dalle organizzazioni di addestramento. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno al livello funzionale, tra le autorità nazionali di vigilanza e detti fornitori di servizi o organizzazioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di vigilanza esercitino le loro competenze in modo imparziale e trasparente. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali di vigilanza, le modifiche eventualmente intervenute, nonché le misure assunte per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 2.
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