Art. 16
Adeguamento al progresso tecnico e scientifico
In vigore dal 5 apr 2006
Adeguamento al progresso tecnico e scientifico
Tenuto conto del progresso tecnico e scientifico, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, può adottare modifiche delle abilitazioni di cui all’, delle specializzazioni di abilitazione di cui all’, delle disposizioni sui certificati medici di cui all’, paragrafo 3, e degli allegati.
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