Art. 12 · Certificati medici

Art. 12

Certificati medici

In vigore dal 5 apr 2006
Certificati medici 1.   I certificati medici sono rilasciati da un organismo sanitario competente dell’autorità nazionale di vigilanza o da medici esaminatori autorizzati dall’autorità nazionale di vigilanza. 2.   Il rilascio dei certificati medici è in linea con le disposizioni dell’allegato I della convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale e dei requisiti previsti da Eurocontrol per la certificazione medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo. 3.   Per i controllori del traffico aereo i certificati medici sono validi a partire dalla data dell’esame medico per 24 mesi, fino a 40 anni di età, e per 12 mesi oltre tale età. Il certificato medico può essere revocato in qualsiasi momento se lo stato di salute del titolare lo giustifica. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite procedure di ricorso o di riesame effettive che prevedano la debita partecipazione di consulenti medici indipendenti. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite le procedure necessarie per trattare i casi di ridotta idoneità fisica e consentire ai titolari di una licenza di informare i loro datori di lavoro di ogni diminuzione della loro idoneità fisica o di essere sotto l’influenza di sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di renderli inidonei ad esercitare in modo adeguato e in condizioni di sicurezza le attribuzioni inerenti alla loro licenza.
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