Art. 11 · Requisiti per il mantenimento della validità delle abilitazioni e delle specializzazioni

Art. 11

Requisiti per il mantenimento della validità delle abilitazioni e delle specializzazioni

In vigore dal 5 apr 2006
Requisiti per il mantenimento della validità delle abilitazioni e delle specializzazioni 1.   Le specializzazioni di unità sono valide per un periodo iniziale di 12 mesi. La loro validità può essere prorogata per i successivi 12 mesi, se il fornitore di servizi di navigazione aerea dimostra che: a) il candidato ha esercitato, negli ultimi 12 mesi, le attribuzioni riportate sulla licenza per un numero minimo di ore, come indicato nel programma approvato di competenza di unità; b) la competenza del candidato è stata valutata in conformità dell’allegato II, parte C; c) il candidato possiede un certificato medico in corso di validità. Per gli istruttori preposti all’addestramento operativo, il numero minimo di ore di lavoro senza compiti di addestramento, prescritto per mantenere la validità della specializzazione di unità, può essere ridotto in proporzione al tempo dedicato all’addestramento dei tirocinanti per le posizioni operative per le quali viene richiesta la proroga. 2.   Qualora la specializzazione di unità cessi di essere valida, un programma di addestramento di unità deve essere completato con esito positivo al fine di rinnovare la specializzazione. 3.   Il titolare di un’abilitazione o specializzazione di abilitazione che, nel corso di un periodo di quattro anni consecutivi, non ha fornito i servizi di controllo del traffico aereo associati a tale abilitazione o specializzazione può cominciare, all’interno dell’unità, un addestramento per tale abilitazione o specializzazione solo dopo che è stato opportunamente accertato che lo stesso continua a soddisfare le condizioni ad esse associate e previo soddisfacimento degli eventuali requisiti in materia di addestramento risultanti dall’accertamento. 4.   Le competenze linguistiche del candidato sono valutate ufficialmente a intervalli regolari, tranne nel caso dei candidati che abbiano dimostrato di possedere le competenze corrispondenti al livello 6. L’intervallo non è superiore a tre anni per i candidati che dimostrano di possedere competenze linguistiche corrispondenti al livello 4 e a sei anni per i candidati che dimostrano di possedere competenze linguistiche corrispondenti al livello 5. 5.   La specializzazione di istruttore è valida per un periodo rinnovabile di 36 mesi.
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