Art. 10 · Specializzazioni di unità

Art. 10

Specializzazioni di unità

In vigore dal 5 apr 2006
Specializzazioni di unità La specializzazione di unità indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo per un particolare settore, gruppo di settori o posizioni operative sotto la responsabilità di un’unità di servizi di traffico aereo. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere, qualora lo ritengano necessario per motivi di sicurezza, che le attribuzioni di una specializzazione di unità siano esercitate unicamente da titolari di licenze al di sotto di una determinata età.
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