Art. 8
In vigore dal 5 apr 2006
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti:
a)
li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B, oppure
b)
provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della presente direttiva.
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