Art. 4
In vigore dal 5 apr 2006
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
a)
senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b)
senza causare inconvenienti da rumori od odori;
c)
senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.
Storico versioni
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