Art. 11

Art. 11

In vigore dal 5 apr 2006
1.   Fatto salvo il disposto della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (7), possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all' o all': a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione; e b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti. 2.   La dispensa di cui al paragrafo 1 si può concedere solo: a) qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione; e b) qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di recupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'. 3.   Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel paragrafo 1 sono soggetti a iscrizione presso le competenti autorità. 4.   Gli Stati membri informano la Commissione delle norme generali adottate in virtù del paragrafo 2, lettera a).
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