Art. 1
In vigore dal 5 apr 2006
1. Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
a)
«rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
b)
«produttore»: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
c)
«detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
d)
«gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;
e)
«smaltimento»: tutte le operazioni previste nell'allegato II A;
f)
«recupero»: tutte le operazioni previste nell'allegato II B;
g)
«raccolta»: l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la Commissione, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3, prepara un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Questo elenco è oggetto di un riesame periodico e, se necessario, è riveduto secondo la stessa procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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