Art. 9
Autorità di controllo
In vigore dal 15 mar 2006
Autorità di controllo
1. Ogni Stato membro designa una o più autorità pubbliche quali responsabili del controllo dell'applicazione sul suo territorio delle disposizioni adottate dagli Stati membri in conformità dell' per quanto concerne la sicurezza dei dati conservati. Dette autorità possono essere le stesse autorità di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 esercitano in totale indipendenza il controllo di cui al detto paragrafo.
Storico versioni
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