Art. 3
Obbligo di conservazione dei dati
In vigore dal 15 mar 2006
Obbligo di conservazione dei dati
1. In deroga agli della direttiva 2002/58/CE, gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati di cui all' della presente direttiva, qualora siano generati o trattati nel quadro della fornitura dei servizi di comunicazione interessati, da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione nell'ambito della loro giurisdizione, siano conservati conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
2. L'obbligo di conservazione stabilito al paragrafo 1 comprende la conservazione dei dati specificati all' relativi ai tentativi di chiamata non riusciti dove tali dati vengono generati o trattati e immagazzinati (per quanto riguarda i dati telefonici) oppure trasmessi (per quanto riguarda i dati Internet) da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione nell'ambito della giurisdizione dello Stato membro interessato nel processo di fornire i servizi di comunicazione interessati. La presente direttiva non richiede la conservazione dei dati per quanto riguarda le chiamate non collegate.
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