Art. 8 · Scambio di informazioni

Art. 8

Scambio di informazioni

In vigore dal 15 mar 2006
Scambio di informazioni 1.   Le informazioni comunicate bilateralmente in applicazione dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3820/85 o dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 sono scambiate tra gli organismi notificati alla Commissione ai sensi dell', paragrafo 2: a) almeno una volta ogni sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva; b) su richiesta specifica di uno Stato membro, in relazione a singoli casi. 2.   Gli Stati membri cercano di istituire sistemi per lo scambio elettronico di informazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, definisce una metodologia comune per lo scambio efficace di informazioni.
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